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Consulta o Tar, le possibili strade per i ricorsi

di Giustizia Avvocati - Redazione
08/02/2026
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Dopo la decisione del Consiglio dei ministri di modificare il quesito del referendum sulla Giustizia, ma non la data, restano altre opzioni per i 15 giuristi promotori della raccolta di cinquecentomila firme per l’indizione della consultazione. Nel caso in cui il Comitato optasse per una nuova istanza che faccia ripartire da oggi i termini di cinquanta giorni per la campagna referendaria, le due strade percorribili sono il ricorso al Tar o alla Corte costituzionale contro la delibera del governo.
    I cosiddetti ‘volenterosi’ riferiscono che “solo lunedì prossimo sarà presa una decisione” ma nel frattempo spiegano: “prendiamo atto” della scelta del Cdm che “rappresenta una forzatura”. Nel caso di un’istanza, diventa fondamentale l’elemento della raccolta di cinquecentomila firme, che rappresenta un potere popolare capace di consente ai cittadini di opporsi a decisioni governative: si tratta quindi di uno strumento con cui il popolo esercita in forma diretta la propria sovranità, di fatto un potere dello Stato che influenza un altro potere dello Stato. Per questo, l’alternativa più facilmente percorribile – e secondo diversi esperti la più conveniente – sarebbe il ricorso alla Corte costituzionale, sollevando la questione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
    Se questo tipo di ricorso dovesse venire accolto, potrebbe produrre uno slittamento del referendum. Trattandosi di un tema considerato poco complicato ma sicuramente urgente, i giudici costituzionali potrebbero decidere di dare una ‘corsia preferenziale’ al provvedimento e pronunciarsi in poco tempo.     Un ricorso al Tar, invece, significherebbe impugnare l’ultimo provvedimento del governo per illegittimità. Potrebbe essere richiesta una sospensiva del decreto integrativo appena approvato dal Cdm, ma resterebbe il decreto governativo di gennaio, che fissa la data al 22 e 23 marzo. Inoltre questa richiesta rischierebbe di entrare in conflitto con l’ordinanza della Cassazione, che ha poi determinato il provvedimento del governo. La decisione del Tar sarebbe poi appellabile al Consiglio di Stato. La via del ricorso al tribunale amministrativo appare come quella più difficilmente percorribile, con tempi più lunghi, in cui un’eventuale sospensiva non apporterebbe alcuna ulteriore modifica sostanziale.    

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